Se il detentore di documenti o di supporti d’immagine e di suono si oppone alla perquisizione, gli oggetti sono sigillati e posti sotto custodia (art. 67 cpv. 3 PPM). Il giudice istruttore fa rapporto al presidente che dirige il tribunale militare competente per la Regione Giudici istruttori interessata e presenta la sua domanda. Il suddetto presidente chiede il parere scritto dell’interessato. Notifica per scritto la sua decisione, brevemente motivata, al giudice istruttore e all’interessato.27
Se spetta al tribunale decidere sull’ammissibilità della perquisizione, l’interessato dev’essere udito a verbale o dev’essergli offerta la possibilità di esprimersi per scritto.