Il giudice istruttore estende l’istruzione preparatoria a tutti i reati di cui è venuto a conoscenza o che sono stati commessi dall’imputato dal momento d’emissione dell’ordine d’inchiesta, sempre che l’imputato debba risponderne dinanzi alla giurisdizione militare. Egli procede nello stesso modo riguardo alle persone che hanno partecipato al reato dell’imputato come coautori, istigatori o complici e che sottostanno alla giurisdizione militare.39
La decisione d’estensione dell’istruzione preparatoria (art. 111 PPM) deve indicare esattamente la persona in causa ed i fatti.