Se, nell’ambito dell’iscrizione di sentenze in VOSTRA, un’autorità constata l’esistenza delle seguenti decisioni di revoca, deve trasmetterle alle seguenti autorità di esecuzione:
pene sospese condizionalmente che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all’articolo 46 capoverso 1 del Codice penale (CP)2, all’articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20033 sul diritto penale minorile (DPMin) o all’articolo 40 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 19274 (CPM): all’autorità competente per l’esecuzione della sentenza revocata;
liberazioni condizionali dall’esecuzione di pene o misure che sono state revocate senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso 6 CP o all’articolo 31 capoverso 2 DPMin: all’autorità competente per l’esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.