L’UFG e l’autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione (art. 7 cpv. 3 LPPM). L’accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti:17
l’elenco degli istituti d’educazione riconosciuti;
le offerte sussidiabili di ogni istituto;
i costi del personale determinanti per ogni istituto;
la fascia dei giorni di permanenza riconosciuti;
il sussidio d’esercizio forfetario annuale per ogni istituto;
le conseguenze in caso di inadempienza provvisoria della quota di tre quarti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera f.
L’accordo di prestazione ha una durata di quattro anni. È rinnovato se l’UFG, esaminando le condizioni per il riconoscimento, constata che continuano ad essere adempite.
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