Per l’ambito dei sussidi d’esercizio agli istituti d’educazione e dei sussidi di costruzione agli istituti privati ogni Cantone designa un’unica autorità cantonale responsabile del contatto con l’UFG.
Art. 26 – Autorità cantonale competente
Art. 26
Autorità cantonale competente
- Percorso della struttura
- Capitolo 5: Organizzazione e procedura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2025
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 26 Autorità cantonale competente Per l’ambito dei sussidi d’esercizio agli istituti d’educazione e dei sussidi di costruzione agli istituti privati ogni Cantone designa un’unica autorità cantonale responsabile del contatto con l’UFG. Capitolo 5: Organizzazione e procedura
- SR-Nummer
- SR 341.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.11.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale