Le domande di sussidi delle autorità cantonali devono essere inoltrate all’Ufficio federale, unitamente ai documenti necessari, prima dell’inizio dei lavori di costruzione o della sperimentazione.
Le altre domande di sussidi devono essere inoltrate all’autorità cantonale, unitamente ai documenti necessari, prima dell’inizio dei lavori di costruzione o della sperimentazione. L’autorità cantonale esamina le domande e le trasmette all’Ufficio federale con il proprio preavviso. Le domande di sussidi previsti nell’articolo 8 devono essere inoltrate direttamente all’Ufficio federale se tendono soltanto allo sviluppo di nuove concezioni.