I provvedimenti secondo l’articolo 63, se implicano l’applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti risulti che l’atto perseguito all’estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero.
Art. 64 – Provvedimenti coercitivi
Art. 64
Provvedimenti coercitivi
- 112 La mod. concerne solo il testo tedesco (RU 2011 725).
- 113 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
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- Parte terza: Altra assistenza Capitolo 1: Condizioni Sezione 1: In genere
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- Italiano (it)
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- 01.01.2024
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Art. 64 Provvedimenti coercitivi 1 I provvedimenti secondo l’articolo 63, se implicano l’applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall’esposizione dei fatti risulti che l’atto perseguito all’estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile seco
- SR-Nummer
- SR 351.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.03.1981
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale