Di regola, è dato seguito alla domanda soltanto se lo Stato richiedente concede la reciprocità. L’Ufficio federale di giustizia (UFG)25 chiede una garanzia di reciprocità qualora le circostanze lo richiedano.
La reciprocità non è in particolare necessaria per le notificazioni o qualora l’esecuzione della domanda:
sembri richiesta dalla natura del reato o dalla necessità di lottare contro determinati reati;
possa migliorare la situazione della persona perseguita o le probabilità del suo reinserimento sociale; o
serva a elucidare un reato diretto contro uno Svizzero.
Il Consiglio federale può, nei limiti della presente legge, garantire la reciprocità ad altri Stati.