L’Ufficio federale vigila sull’applicazione della legge. Nei casi di rilevanza poli-tica, si consulta con la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 3 – Vigilanza
Art. 3
Vigilanza
- Contesto dell’atto
- SR 351.11 · OAIMP · Ordinanza · Consolidation: 351.11 - 2020-11-01
- Percorso della struttura
- Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 2: Procedura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2020
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Art. 3 Vigilanza L’Ufficio federale vigila sull’applicazione della legge. Nei casi di rilevanza poli-tica, si consulta con la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri. Capitolo 1: Disposizioni generali / Sezione 2: Procedura
- SR-Nummer
- SR 351.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 24.02.1982
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale