L’autorità competente comunica all’Ufficio federale:
se è stato dato seguito o no alla domanda d’apertura del procedimento penale;
la sanzione inflitta;
l’esecuzione della sanzione;
la sospensione del procedimento penale;
la decisione sull’ulteriore procedere qualora la persona perseguita si sottragga al giudizio in Svizzera.
L’Ufficio federale ne informa lo Stato richiedente.