Gli uffici centrali assolvono i seguenti compiti:
elaborano le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero e rientranti nelle loro competenze;
coordinano le indagini intercantonali e internazionali;
redigono rapporti sulla situazione e sulla valutazione della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità preposte al perseguimento penale;
garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e collaborano alla prestazione di assistenza giudiziaria in caso di domanda proveniente dall’estero;
insediano gli agenti di collegamento all’estero;
conducono indagini di polizia giudiziaria prima dell’apertura di un procedimento penale, sempreché sottostiano alla giurisdizione federale o se non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, segnatamente nel settore della cibercriminalità.