L’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.
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Può essere incaricato di raccogliere le prove nell’ambito dei procedimenti d’assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP28.29
29Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 15 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
30Abrogato dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull’istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071; FF 1998 1095).
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 9 Compiti 1 L’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. 2 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell