Il procedimento penale spetta ai Cantoni.
Art. 64 – Procedimento penale
Art. 64
Procedimento penale
- Percorso della struttura
- Capitolo 9: Rimedi giuridici, disposizioni penali, esecuzione Sezione 2: Disposizioni penali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.03.2025
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Art. 64 Procedimento penale Il procedimento penale spetta ai Cantoni. Capitolo 9: Rimedi giuridici, disposizioni penali, esecuzione / Sezione 2: Disposizioni penali
- SR-Nummer
- SR 412.10
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 13.12.2002
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale