Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
Confronta i limiti
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
412.10Legge federalesulla formazione professionale(Legge sulla formazione professionale, LFPr)del 13 dicembre 2002 (Stato 1° marzo 2025) L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto l’articolo 63 della Costituzione federaleRS 101; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 2000FF 2000 4957,decreta:
- SR-Nummer
- SR 412.10
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.03.2025
- Data del documento
- 13.12.2002
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Contenuti di questo atto
Articoli76
1Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 – PrincipioArt. 1 Principio 1 La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operat…
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Art. 2 – Oggetto e campo d’applicazioneArt. 2 Oggetto e campo d’applicazione 1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina: a. la formazione professionale di base, compresa la maturità pro…
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Art. 3 – ObiettiviArt. 3 Obiettivi La presente legge promuove e sviluppa: a. un sistema di formazione professionale che consenta all’individuo uno sviluppo personale e professionale e l’integrazione nella società, in particolare nel mond…
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Art. 4 – Sviluppo della formazione professionaleArt. 4 Sviluppo della formazione professionale 1 Per sviluppare la formazione professionale la Confederazione promuove studi, progetti pilota, la ricerca nel settore della formazione professionale e la realizzazione di…
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Art. 5 – Informazione, documentazione e materiale didatticoArt. 5 Informazione, documentazione e materiale didattico La Confederazione promuove: a. l’informazione e la documentazione, purché abbiano valenza nazionale o interessino tutta una regione linguistica; b. l’allestiment…
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Art. 6 – Comprensione e scambio fra le comunità linguisticheArt. 6 Comprensione e scambio fra le comunità linguistiche 1 Nel settore della formazione professionale la Confederazione può promuovere provvedimenti per migliorare la comprensione e lo scambio fra le comunità linguist…
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Art. 7 – Regioni e gruppi sfavoritiArt. 7 Regioni e gruppi sfavoriti La Confederazione può promuovere provvedimenti nel settore della formazione professionale a favore di regioni e gruppi sfavoriti.
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Art. 8 – Sviluppo della qualitàArt. 8 Sviluppo della qualità 1 Gli operatori della formazione professionale assicurano lo sviluppo della qualità. 2 La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce standard di qualità e ne sorveglia il…
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Art. 9 – Promozione della permeabilitàArt. 9 Promozione della permeabilità 1 Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano la migliore permeabilità possibile sia nell’ambito della formazione professionale sia fra quest’ultima e gli altri…
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Art. 10 – Diritti di partecipazione delle persone in formazioneArt. 10 Diritti di partecipazione delle persone in formazione Gli operatori della formazione professionale pratica e della formazione scolastica concedono alle persone in formazione un adeguato diritto di essere consult…
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Art. 11 – Operatori privatiArt. 11 Operatori privati 1 Gli operatori privati sul mercato della formazione professionale non devono subire distorsioni ingiustificate della concorrenza a causa di misure prese in applicazione della presente legge. 2…
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1Capitolo 2: Formazione professionale di base
2Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 12 – Preparazione alla formazione professionale di baseArt. 12 Preparazione alla formazione professionale di base I Cantoni adottano provvedimenti per preparare alla formazione professionale di base le persone che denotano lacune nella loro formazione alla fine della scuola…
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Art. 13 – Squilibri sul mercato della formazione professionale di baseArt. 13 Squilibri sul mercato della formazione professionale di base Il Consiglio federale può adottare, nel limite dei mezzi disponibili, provvedimenti temporanei per rimediare agli squilibri esistenti o incombenti sul…
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Art. 14 – Contratto di tirocinioArt. 14 Contratto di tirocinio 1 Le persone in formazione e gli operatori della formazione professionale pratica stipulano un contratto di tirocinio. Esso è retto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioniRS 220 s…
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2Sezione 2: Struttura
Art. 15 – OggettoArt. 15 Oggetto 1 La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all’acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all’esercizio di un’attività in una pr…
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Art. 16 – Contenuti, luoghi di insegnamento, responsabilitàArt. 16 Contenuti, luoghi di insegnamento, responsabilità 1 La formazione professionale di base comprende: a. una formazione professionale pratica; b. una formazione scolastica in cultura generale e in conoscenze profes…
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Art. 17 – Tipi di formazione e durataArt. 17 Tipi di formazione e durata 1 La formazione professionale di base dura da due a quattro anni. 2 La formazione professionale di base su due anni termina di massima con un esame e porta al conseguimento del certif…
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Art. 18 – Considerazione di bisogni individualiArt. 18 Considerazione di bisogni individuali 1 Per persone particolarmente capaci o con una formazione preliminare nonché per persone con difficoltà di apprendimento o con un handicap, la durata della formazione profes…
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Art. 19 – Ordinanze in materia di formazioneArt. 19 Ordinanze in materia di formazione 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) Nuova espr. giusta la cifra I n. 8 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), i…
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2Sezione 3: Operatori
Art. 20 – Operatori della formazione professionale praticaArt. 20 Operatori della formazione professionale pratica 1 Gli operatori della formazione professionale pratica si adoperano affinché le persone in formazione ottengano i massimi risultati d’apprendimento possibili e lo…
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Art. 21 – Scuola professionale di baseArt. 21 Scuola professionale di base 1 La scuola professionale di base dispensa la formazione scolastica. Questa contempla un insegnamento di conoscenze professionali e cultura generale. 2 La scuola professionale di bas…
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Art. 22 – Offerta di scuole professionali di baseArt. 22 Offerta di scuole professionali di base 1 I Cantoni nei quali si svolge la formazione professionale pratica provvedono a un’offerta di scuole professionali di base adeguata alle necessità. 2 L’insegnamento obbli…
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Art. 23 – Corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sedeArt. 23 Corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede 1 I corsi interaziendali e i corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede servono a trasmettere e ad acquisire le competenz…
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2Sezione 4: Vigilanza
Art. 24Art. 24 1 I Cantoni provvedono alla vigilanza sulla formazione professionale di base. 2 La vigilanza contempla la consulenza e il sostegno alle parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio e il coordinamento fra…
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2Sezione 5: Maturità professionale federale
Art. 25Art. 25 1 La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale. 2 La formazione generale approfondita di cui all’articolo 17 capoverso 4 può anche essere acquisita d…
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1Capitolo 3: Formazione professionale superiore
Art. 26 – OggettoArt. 26 Oggetto 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale più complessa o implicante elevate responsabi…
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Art. 27 – Modalità della formazione professionale superioreArt. 27 Modalità della formazione professionale superiore La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: a. un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; b. una formazion…
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Art. 28 – Esami federali di professione ed esami professionali federali superioriArt. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori 1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un’esperienza professionale e conoscenze spe…
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Art. 29 – Scuole specializzate superioriArt. 29 Scuole specializzate superiori 1 L’ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un’esperienza professionale nel settore interessato,…
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1Capitolo 4: Formazione professionale continua
Art. 30 – OggettoArt. 30 Oggetto Mediante un apprendimento organizzato, la formazione professionale continua serve a: a. rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali oppure ad acquisirne di nuove; b. favorire la flessi…
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Art. 31 – Offerta di corsi di formazione professionale continuaArt. 31 Offerta di corsi di formazione professionale continua I Cantoni provvedono affinché l’offerta di corsi di formazione professionale continua sia conforme alle necessità.
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Art. 32 – Provvedimenti della ConfederazioneArt. 32 Provvedimenti della Confederazione 1 La Confederazione promuove la formazione professionale continua. 2 Promuove in particolare l’offerta volta a: a. permettere la permanenza nella vita attiva delle persone inte…
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1Capitolo 5: Procedure di qualificazione, attestati, certificati e titoli
2Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 33 – Esami e altre procedure di qualificazioneArt. 33 Esami e altre procedure di qualificazione Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dalla SEFRI.
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Art. 34 – Esigenze relative alle procedure di qualificazioneArt. 34 Esigenze relative alle procedure di qualificazione 1 Il Consiglio federale disciplina le esigenze relative alle procedure di qualificazione. Garantisce la qualità e la comparabilità delle procedure di qualificaz…
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Art. 35 – Promozione di altre procedure di qualificazioneArt. 35 Promozione di altre procedure di qualificazione La Confederazione può sostenere organizzazioni che sviluppano oppure offrono altre procedure di qualificazione.
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Art. 36 – Protezione dei titoliArt. 36 Protezione dei titoli Unicamente i titolari di un diploma di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore sono autorizzati a utilizzare i titoli sanciti dalle corrispondenti prescrizi…
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2Sezione 2: Formazione professionale di base
Art. 37 – Certificato federale di formazione praticaArt. 37 Certificato federale di formazione pratica 1 Riceve il certificato federale di formazione pratica chi ha terminato la formazione di base su due anni superando il relativo esame o ha seguito con successo una proc…
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Art. 38 – Attestato federale di capacitàArt. 38 Attestato federale di capacità 1 Riceve l’attestato federale di capacità chi ha superato l’esame finale di tirocinio o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente. 2 L’attestato federale…
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Art. 39 – Attestato federale di maturità professionaleArt. 39 Attestato federale di maturità professionale 1 Riceve l’attestato federale di maturità professionale chi è titolare dell’attestato federale di capacità e ha superato l’esame di maturità professionale riconosciut…
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Art. 40 – Esecuzione delle procedure di qualificazioneArt. 40 Esecuzione delle procedure di qualificazione 1 I Cantoni provvedono all’esecuzione delle procedure di qualificazione. 2 La SEFRI può incaricare le organizzazioni del mondo del lavoro che ne fanno domanda di effe…
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Art. 41 – TasseArt. 41 Tasse 1 Per gli esami in vista dell’ottenimento dell’attestato federale di capacità, del certificato federale di formazione pratica e dell’attestato federale di maturità professionale ai candidati e agli operato…
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2Sezione 3: Formazione professionale superiore
Art. 42 – Esame federale di professione ed esame professionale federale superioreArt. 42 Esame federale di professione ed esame professionale federale superiore 1 L’esame federale di professione e l’esame professionale federale superiore sono retti dalle relative prescrizioni (art. 28 cpv. 2). 2 La…
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Art. 43 – Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registroArt. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro 1 Chi ha superato l’esame federale di professione riceve un attestato professionale. Chi ha superato l’esame professionale federale superiore riceve un…
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Art. 44 – Scuole specializzate superioriArt. 44 Scuole specializzate superiori 1 Chi ha superato l’esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola. 2 L…
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1Capitolo 6: Formazione dei responsabili della formazione professionale
Art. 45 – Requisiti richiesti ai formatoriArt. 45 Requisiti richiesti ai formatori 1 È formatore chi dispensa la formazione professionale pratica nel quadro della formazione professionale di base. 2 I formatori dispongono di una formazione specifica qualificata…
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Art. 46 – Requisiti richiesti ai docentiArt. 46 Requisiti richiesti ai docenti 1 I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una formazione specifica…
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Art. 47 – Altri responsabili della formazione professionaleArt. 47 Altri responsabili della formazione professionale La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d’esame e altre persone attive nella fo…
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Art. 48 – Promozione della pedagogia per la formazione professionaleArt. 48 Nuovo testo giusta l’art. 36 della L del 25 set. 2020 sulla SUFFP, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 414; FF 2020 627). Nuovo testo giusta l’art. 36 della L del 25 set. 2020 sulla SUFFP, in vigore dal 1° ago.…
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Art. 48aArt. 48a Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 5003; FF 2009 6281). Abrogato dall’art. 36 della L del 25 set. 2020 sulla SUFFP, con effetto dal 1° ago. 2021 (RU 2021 414; FF 2020 627). Introdotto…
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1Capitolo 7: Orientamento professionale, negli studi e nella carriera
Art. 49 – PrincipioArt. 49 Principio 1 L’orientamento professionale, negli studi e nella carriera ha lo scopo di sostenere i giovani e gli adulti nella scelta di un indirizzo professionale o di studio oppure nella pianificazione della car…
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Art. 50 – Qualifiche dei consulentiArt. 50 Qualifiche dei consulenti 1 I consulenti in orientamento professionale, studi e carriera devono aver seguito una formazione specifica riconosciuta dalla Confederazione. 2 Il Consiglio federale stabilisce le esig…
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Art. 51 – Compiti dei CantoniArt. 51 Compiti dei Cantoni 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d’orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L’offerta di base è in genere gratuita. 2 Essi provvedono a coordinare l’orienta…
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1Capitolo 8: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale; fondi per la formazione professionale
2Sezione 1: Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale
Art. 52 – PrincipioArt. 52 Principio 1 Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge. 2 Per finanziare i compiti di cui all’articolo…
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Art. 53 – Contributi forfettari ai CantoniArt. 53 Contributi forfettari ai Cantoni 1 I contributi forfettari versati ai Cantoni sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Tengono inoltre adeguata…
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Art. 54 – Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualitàArt. 54 Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità I contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale conformemente all’articolo 4 capoverso 1 e i contributi per…
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Art. 55 – Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblicoArt. 55 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico 1 Per prestazioni particolari di interesse pubblico s’intendono segnatamente: a. i provvedimenti volti all’attuazione di una parità effettiva tra uomo…
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Art. 56 – Contributi per esami federali di professione ed esami professionali federaliArt. 56 Contributi per esami federali di professione ed esami professionali federali La Confederazione può concedere contributi per l’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federa…
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Art. 56a – Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazioneArt. 56a Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016 2701). Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016…
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Art. 56b – Sistema d’informazioneArt. 56b Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016 2701). Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016…
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Art. 57 – Condizioni e oneriArt. 57 Condizioni e oneri 1 I contributi di cui agli articoli 53 a 56 sono assegnati unicamente se il progetto da sussidiare: a. risponde a una necessità; b. risponde organizzativamente allo scopo; c. include sufficien…
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Art. 58 – Riduzione e rifiuto dei contributiArt. 58 Riduzione e rifiuto dei contributi La Confederazione riduce i contributi già assegnati o rifiuta nuovi contributi qualora il beneficiario trascuri o leda in modo grave i propri compiti e obblighi previsti nella…
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Art. 59 – Finanziamento e partecipazione della ConfederazioneArt. 59 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143; FF 2016 2701). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5143…
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2Sezione 2: Fondo per la formazione professionale
Art. 60Art. 60 1 Per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore d…
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1Capitolo 9: Rimedi giuridici, disposizioni penali, esecuzione
2Sezione 1: Rimedi giuridici
Art. 61Art. 61 1 Le autorità di ricorso sono: a. l’autorità cantonale designata dal Cantone, per le decisioni di autorità cantonali e di operatori con mandato cantonale; b. Nuovo testo giusta l’all. n. 35 della L del 17 giu. 2…
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2Sezione 2: Disposizioni penali
Art. 62 – Violazioni e omissioniArt. 62 Violazioni e omissioni 1 È punito con la multa chi forma persone: a. senza l’autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 2; b. senza aver concluso un contratto di tirocinio (art. 14). 2 Nei casi di colpa lie…
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Art. 63 – Abuso di titoliArt. 63 Abuso di titoli 1 È punito con la multa chi: a. si attribuisce un titolo protetto senza aver superato i corrispondenti esami o senza aver seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente; b. util…
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Art. 64 – Procedimento penaleArt. 64 Procedimento penale Il procedimento penale spetta ai Cantoni.
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2Sezione 3: Esecuzione
Art. 65 – ConfederazioneArt. 65 Confederazione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale competenza. 2 Può delegare al DEFR o alla SEFRI la competenza di emanare prescrizioni…
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Art. 66 – CantoniArt. 66 Cantoni Per quanto non sia assegnata alla Confederazione, l’esecuzione spetta ai Cantoni.
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Art. 67 – Delega di compiti a terziArt. 67 Delega di compiti a terzi La Confederazione e i Cantoni possono affidare a organizzazioni del mondo del lavoro compiti d’esecuzione. Queste organizzazioni possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e pe…
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Art. 68 – Riconoscimento di diplomi e certificati esteriArt. 68 Riconoscimento di diplomi e certificati esteri Nuovo testo giusta l’art. 13 della LF del 25 set. 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022…
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Art. 69–71Art. 69 a 71 Abrogati dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2025 75; FF 2024 900). Abrogati dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2025 75; FF 2024 900).
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1Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 72 – Abrogazione e modifica del diritto vigenteArt. 72 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
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Art. 73 – Disposizioni transitorieArt. 73 Disposizioni transitorie 1 Le vigenti ordinanze cantonali e federali in materia di formazione professionale devono essere sostituite o adeguate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 I…
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Art. 73a – Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2022 (Riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore)Art. 73a Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 212; FF 2022 1498). Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 16…
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Art. 74 – Referendum ed entrata in vigoreArt. 74 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2004 DCF del 19 nov. 2003…
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Allegati1
Abrogazione e modifica del diritto vigenteAllegato (art. 72) Abrogazione e modifica del diritto vigente I Le seguenti leggi sono abrogate: 1. legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale; 2. legge federale del 19 giugno 1992 sugli aiuti fina…Link diretto
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Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)
- SR-Nummer
- SR 412.10
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 13.12.2002
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale