Chi non ha superato l’esame può ripeterlo una volta.
In caso di ripetizione entro due anni dalla notifica della decisione relativa all’esame devono essere esaminate soltanto le materie in cui è stata fornita una prestazione insufficiente. Ciò vale anche per il PDI.
Per la ripetizione di un PDI insufficiente entro il termine di cui al capoverso 2 il candidato può scegliere se:
rielaborare il PDI; o
elaborare un PDI sul nuovo tema prestabilito.
In caso di ripetizione dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 2 tutte le materie e il PDI devono essere sostenuti nuovamente.
Le materie da ripetere possono essere sostenute in una o in due sessioni d’esame.
Chi dopo aver sostenuto il primo esame parziale del primo tentativo d’esame non è più in grado di superare l’esame può rinunciare a sostenere il secondo esame parziale. In questo caso l’esame risulta non superato.