Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 50 Aliquote Dell’importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume: a. il 20 per cento per le università cantonali; b. il 30 per cento per le scuole universitarie professionali. Capitolo 8: Sussidi federali / Sezione 3: Sussidi di base