Non danno diritto ai sussidi:
le spese per i partenariati pubblico-privati con la partecipazione di un partner commerciale;
le spese per spazi da utilizzare per formazioni continue;
le spese per spazi da utilizzare per prestazioni a favore di terzi;
gli impianti sportivi all’aperto;
le misure destinate al collegamento di un edificio mediante impianti di traffico e condotte d’alimentazione e di spurgo al di fuori del perimetro edificato (urbanizzazione);
i lavori di mantenimento; questi comprendono le misure destinate al restauro, alla manutenzione, al ripristino, al rinnovo e all’adattamento;
le spese per la demolizione di un edificio e per il risanamento di siti contaminati;
le spese edili accessorie; tra queste rientrano per esempio permessi e tasse, premi assicurativi, imposte pubbliche, interessi di crediti di costruzione e prestazioni del committente.