Nel determinare i sussidi, l’agenzia nazionale computa i costi forfettari seguenti:
gli importi forfettari per i costi di organizzazione delle attività di mobilità di singole persone concernenti:
le convenzioni con istituzioni partner all’estero,
le attività di pubbliche relazioni,
la consulenza a singole persone prima e dopo l’attività di mobilità;
gli importi forfettari a favore di singole persone per:
le spese supplementari durante il soggiorno all’estero o in Svizzera,
le spese di viaggio non comprese nelle spese supplementari di cui al numero 1,
le spese per corsi specifici prima o durante l’attività di mobilità o dovute a esigenze particolari.
L’istituzione o l’organizzazione trasferisce alle singole persone gli importi forfettari di cui al capoverso 1 lettera b.
I costi forfettari sono definiti nell’allegato della presente ordinanza.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può adeguare l’allegato in base ai criteri seguenti:
l’evoluzione del costo della vita nelle destinazioni delle attività di mobilità previste;
l’evoluzione degli importi forfettari di programmi internazionali paragonabili in materia di formazione.