L’istituzione deve presentare la domanda di aiuti finanziari all’UFSPO.
L’UFSPO verifica il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 54a. Nel caso di domande di istituzioni private, prima di decidere chiede una valutazione all’autorità cantonale competente per la formazione e la formazione continua dei docenti di educazione fisica o alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l’UFSPO istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199075 sui sussidi. È sostenuto in primo luogo lo svolgimento di offerte che servono direttamente alla formazione continua dei docenti di educazione fisica.