Su domanda, il rettore autorizza uno studente a interrompere una sola volta il ciclo di studio durante un semestre o durante due semestri consecutivi.
L’interruzione non è computata sulla durata degli studi ammessa.
Durante l’interruzione non si devono pagare gli emolumenti.
Durante l’interruzione gli studenti non possono frequentare le lezioni o sostenere verifiche delle competenze.
Durante un prolungamento della durata degli studi secondo l’articolo 18 capoverso 3 non si autorizzano interruzioni.