L’accesso al sistema d’informazione per i dati medici è concesso soltanto ai collaboratori delle sezioni medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello sport e psicologia dello sport dell’UFSPO, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti. È fatto salvo l’articolo 4 della LSISpo.
Art. 6 – Diritto di accesso
Art. 6
Diritto di accesso
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2025
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 6 Diritto di accesso L’accesso al sistema d’informazione per i dati medici è concesso soltanto ai collaboratori delle sezioni medicina dello sport, fisiologia dello sport, fisioterapia dello sport e psicologia dello sport dell’UFSPO, se esso è necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti
- SR-Nummer
- SR 415.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 12.10.2016
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale