In un determinato anno civile (anno contabile n) il FNS può superare eccezionalmente l’aliquota massima del 15 per cento del sussidio federale approvato dal Parlamento per il FNS se:
il totale delle riserve non supera il 20 per cento della somma degli impegni del FNS non iscritti a bilancio per i due anni successivi (anni n+1 e n+2); e
l’aliquota massima del 15 per cento del sussidio federale annuo previsto a favore del FNS è rispettata per l’anno successivo (n+3).
Il FNS sottopone alla SEFRI un’apposita pianificazione delle riserve aggiornata con cadenza annuale.
La SEFRI ne prende visione e approva un’eventuale deroga ai sensi del capoverso 1 previa consultazione dell’Amministrazione federale delle finanze.