La SEFRI può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività sostenute dalla Confederazione riguardanti programmi e progetti internazionali e fornire loro consulenza per l’elaborazione e la presentazione delle domande.
Può concedere sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le attività di informazione e di consulenza di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera f LPRI.
Per i sussidi di cui al capoverso 2 stabilisce all’interno di decisioni o di contratti un importo massimo annuo nei limiti dei fondi disponibili. Tiene conto dei costi per il personale, la locazione di spazi e il materiale legati alle attività di informazione e di consulenza, nonché di altri flussi di capitali da parte di enti pubblici o di terzi.
I sussidi sono concessi al massimo per quattro anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.