La presente legge si applica ai seguenti registri:
il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall’Ufficio federale di giustizia;
il sistema centrale d’informazione sulle migrazioni (SIMIC) della Segreteria di Stato della migrazione3;
il sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri;
il sistema d’informazione per il trattamento di dati concernenti le prestazioni complementari dell’Ufficio centrale di compensazione di cui all’articolo 71 LAVS.
La presente legge si applica inoltre:
ai registri cantonali e comunali degli abitanti;
ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le votazioni popolari federali e le elezioni del Consiglio nazionale.