La presente ordinanza disciplina nell’ambito dell’armonizzazione dei registri:
la tenuta dei registri ufficiali di persone (registri);
lo scambio di dati tra i registri;
l’invio dei dati dei registri all’Ufficio federale di statistica (UST).
Essa disciplina inoltre la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).
Essa contiene disposizioni complementari concernenti il numero AVS2.