Per finanziare l’adempimento dei compiti dei musei direttamente gestiti dalla Confederazione è istituito un fondo speciale (Fondo del museo) ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione.
Il Fondo del museo è alimentato segnatamente con:
i contributi dei Cantoni e dei Comuni in cui hanno sede i musei secondo il presente capitolo;
le liberalità di terzi;
le entrate risultanti dagli ingressi e dalle prestazioni commerciali;
le entrate risultanti dalla vendita di oggetti delle collezioni.
Il Consiglio federale, mediante ordinanza, definisce il campo d’applicazione del presente articolo e disciplina la gestione del Fondo del museo. Definisce inoltre i principi d’investimento e le altre modalità in materia di alimentazione e oneri del Fondo.