(art. 18 lett. c LLing)
Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti utili alla sensibilizzazione o alla creazione di reti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1.26
L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:
al tipo e all’importanza dell’attività o di un progetto;
alla qualità e all’efficacia del progetto;
alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.