Gli aiuti finanziari sono concessi entro i limiti dei crediti stanziati.
Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199040 sui sussidi.