Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 43 Imposte 1 La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 2 Sono fatte salve le imposte federali seguenti: a. l’imposta sul valore aggiunto; b. l’imposta preventiva; c. le tasse di bollo. Capitolo 3: Fondazione Pro Helvetia / S