I film e le attività che beneficiano di aiuti finanziari della Confederazione devono per quanto possibile essere accessibili alla popolazione. Devono in particolare essere rispettati i principi dell’assenza di barriere per un accesso conforme alle esigenze delle persone con disabilità.
I film la cui realizzazione o postproduzione è stata sostenuta con un aiuto finanziario della Confederazione devono essere:88
doppiati o sottotitolati in almeno una seconda lingua nazionale; e
commercializzati, per quanto possibile, in più regioni linguistiche.
I seguenti film parlati o doppiati in una lingua nazionale devono inoltre essere muniti di audiodescrizione in almeno un’altra lingua nazionale:89
i lungometraggi documentari e le lunghe serie di documentari sostenuti dalla Confederazione con oltre 125 000 franchi;
i lungometraggi di fiction sostenuti dalla Confederazione con oltre 300 000 franchi.