Le imprese con servizi televisivi o su richiesta sono tenute a notificarsi spontaneamente all’UFC.
La notifica deve contenere le seguenti informazioni:
nome, indirizzo, scopo aziendale, sede e numero d’identificazione dell’impresa e, per le persone giuridiche, i membri del comitato direttivo; le imprese senza sede in Svizzera devono indicare un recapito in Svizzera;
tipo e numero dei servizi televisivi e su richiesta;
modello commerciale;
cifre d’affari realizzate in Svizzera negli ultimi due anni d’esercizio con servizi televisivi o su richiesta;
eventuali indirizzi Internet;
dati necessari per un’eventuale esenzione ai sensi dell’articolo 5.
Le modifiche ai dati di cui al capoverso 2 vanno notificate spontaneamente all’UFC entro 30 giorni.
Nel registro i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c ed e sono accessibili al pubblico.