Sono computabili ai sensi dell’articolo 13 LPAG le spese effettive derivanti dalle attività statutarie regolari dell’istituzione privata responsabile o dall’attuazione di un progetto, nonché le spese legate alla formazione e alla formazione continua di giovani volontari secondo l’articolo 9 LPAG.
Non sono computabili in particolare:
le spese per investimenti straordinari;
le spese risultanti da un errore commesso dall’istituzione privata responsabile;
le spese legate all’impiego di persone che svolgono servizio civile;
le spese sostenute per la realizzazione di attività commissionate e pagate da terzi;
le spese legate a ricorsi;
le attività svolte a titolo onorifico.
Se un’istituzione privata riceve aiuti finanziari di diversi tipi in virtù degli
articoli 7–10 LPAG, la totalità degli aiuti finanziari non può superare il 50 per cento delle spese computabili per tutti gli aiuti interessati.