La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:
consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
collaborano consultivamente all’applicazione della LPN;
collaborano all’elaborazione e all’aggiornamento degli inventari di oggetti d’importanza nazionale;
elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l’articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
elaborano perizie speciali (art. 17aLPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN potrebbe danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l’articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un’importanza particolare.
La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:
su richiesta dell’UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici;
cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l’attività pratica e teorica di base.69
L’UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell’attuazione di provvedimenti.70