Art. 28 – Abrogazione del diritto previgente
Art. 28
Abrogazione del diritto previgente
- 80 [RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 cifra I n. 41, 1985 670 cifra I n. 5, 1986 988]
- 81 Non pubblicata nella RU.
- Percorso della struttura
- Sezione 5: Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.08.2025
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 28 Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate: a. l’ordinanza d’esecuzione del 27 dicembre 1966 [RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 cifra I n. 41, 1985 670 cifra I n. 5, 1986 988] della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio; [RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 cifra I
- SR-Nummer
- SR 451.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 16.01.1991
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale