La concessione degli aiuti finanziari spetta all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.30
La presente disposizione vale anche per l’esecuzione degli articoli 14, 14ae, purché non si tratti dell’apertura di una procedura d’espropriazione, 15 LPN.
La concessione degli aiuti finanziari spetta all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.30
La presente disposizione vale anche per l’esecuzione degli articoli 14, 14ae, purché non si tratti dell’apertura di una procedura d’espropriazione, 15 LPN.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 9 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). Competenza per la concessione di sussidi Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 7 nov. 2007