Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale; b. le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunica-zione storiche della Svizzera. Sezione 1: Disposizioni generali