Gli aiuti finanziari globali sono concessi:
per l’istituzione di un parco d’importanza nazionale, qualora sia designato un ente responsabile del parco (art. 25) e sia dimostrata la fattibilità dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità del parco conformemente ai requisiti stabiliti per quest’ultimo;
per la gestione e l’assicurazione della qualità di un parco d’importanza nazionale, qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti per detto parco.
Gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente se il Cantone e i Comuni il cui territorio è incluso nel parco nonché eventuali terzi partecipano in modo adeguato al finanziamento dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità del parco stesso.