La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.
Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.68