Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce in un’ordinanza quali esemplari secondo lʼarticolo 1 capoverso 1 lettere a e b devono essere dichiarati al momento dellʼimportazione, del transito e dellʼesportazione. Gli animali di specie cacciabili ai sensi della LCP, destinati alla messa in libertà, devono essere dichiarati soltanto al momento dell’importazione.
Gli esemplari devono essere dichiarati all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)7 conformemente alla dichiarazione descritta nella legislazione sulle dogane. In caso di importazione degli esemplari in un’enclave doganale svizzera, di transito degli esemplari per un’enclave doganale svizzera o di esportazione degli esemplari da un’enclave doganale svizzera, la dichiarazione deve avvenire presso un ufficio designato dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)8.
Con la dichiarazione occorre presentare all’UDSC o all’ufficio designato dall’USAV le autorizzazioni necessarie secondo la LF-CITES e la LCP, nonché le autorizzazioni e i certificati necessari secondo l’articolo 3. Le autorizzazioni e i certificati possono essere presentati in forma cartacea o elettronica.9