Sono considerati attestati di formazione:
per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario;
per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione;
per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza.
La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest’ultima esonera dal conseguimento dell’attestato di competenza.271
All’attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un’esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.
L’USAV può prescrivere un formulario per l’attestazione della formazione richiesta.