Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l’esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa.
Art. 33 – Servizi specializzati cantonali
Art. 33
Servizi specializzati cantonali
- Percorso della struttura
- Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni esecutive
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2023
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Art. 33 Servizi specializzati cantonali Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l’esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa. Capitolo 6: Disposizioni finali / Sezione 1: Disposizio
- SR-Nummer
- SR 455
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 16.12.2005
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale