Le procedure scritte negli affari amministrativi e di servizio con le persone di cui all’articolo 17b della legge del 3 ottobre 2008344 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS sono gestite elettronicamente con il sistema d’informazione Gestione dei servizi, con il consenso delle persone interessate.
Il Consiglio federale stabilisce le diverse procedure.