Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l’esercito e:
nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena;
nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell’arma personale.62
L’ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.