I Cantoni assicurano la denominazione esaustiva delle vie.
Regolano le competenze e la procedura per la determinazione e l’armonizzazione dei nomi delle vie.
I nomi delle vie stabiliti sono comunicati al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, all’Ufficio federale di statistica e agli offerenti di servizi universali secondo gli articoli 2–4 della legge del 30 aprile 199711 sulle poste.