L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.
L’Ufficio federale di statistica comunica all’Ufficio federale di topografia i dati del REA (art. 26b) e dell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19) e, periodicamente, tutte le modifiche.
Gli indirizzi degli edifici sono vincolanti per le autorità.