I provvedimenti di circolazione concernenti la circolazione pubblica su strade e perimetri di proprietà della Confederazione amministrati dal DDPS sono decisi dall’UCNEs.
Se un provvedimento di circolazione comporta una restrizione o un divieto della circolazione pubblica, la relativa decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.