Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FA presso i militari interessati.
Art. 111 – Raccolta dei dati
Art. 111
Raccolta dei dati
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.06.2026
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Art. 111 Raccolta dei dati Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FA presso i militari interessati. Capitolo 3: Sistemi d’informazione per la condotta / Sezione 7: Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree
- SR-Nummer
- SR 510.91
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 03.10.2008
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale