La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche (dati) nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:9
autorità della Confederazione e dei Cantoni;
comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;
altri militari e militi della protezione civile;
terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.