(art. 13 e 54a cpv. 4 LM)
L’obbligo di prestare servizio militare dei militari in ferma continuata dura per:
i soldati, gli appuntati, i sergenti e i sergenti capi: fino alla fine del settimo anno civile che segue la promozione a soldato;
i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi e i furieri: se dopo aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione sono stati incorporati nell’esercito per quattro anni e hanno compiuto almeno 31 anni;
gli ufficiali subalterni: se dopo aver assolto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione sono stati incorporati nell’esercito per quattro anni e hanno compiuto almeno 35 anni.