(art. 27 cpv. 2 LM)
Il congedo per l’estero è autorizzato se fino al momento della decisione d’autorizzazione il richiedente ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di pagare la tassa d’esenzione.
Il congedo per l’estero dei militari che hanno già ricevuto un ordine di marcia personale per un servizio d’istruzione imminente è autorizzato soltanto dopo che detto servizio d’istruzione è stato prestato.
Il congedo per l’estero non è autorizzato se:
il richiedente non intende annunciare la sua partenza al Comune di domicilio conformemente alle disposizioni di diritto civile; è fatto salvo l’articolo 43 capoverso 2;
contro il richiedente è ordinata un’inchiesta penale militare per reati contro i doveri del servizio o non è ancora stata espiata una pena senza la condizionale pronunciata in virtù del Codice penale militare del 13 giugno 192781;
il richiedente è un frontaliere;
il richiedente non ha restituito l’equipaggiamento personale secondo le istruzioni del comandante di circondario;
il richiedente non ha notificato al comandante di circondario alcun destinatario delle comunicazioni con indirizzo postale in Svizzera.
Se viene meno una delle condizioni del congedo per l’estero autorizzato, l’autorizzazione per tale congedo decade.